La licenza comunitaria di trasporto merci internazionale è giunta di nuovo sotto i riflettori a seguito del fatto che è stata esteso il suo l’obbligo anche ai veicoli che prima ne erano esonerati. Facciamo prima chiarezza su cosa sia la licenza comunitaria di trasporto merci su strada: si tratta di un documento (detto anche titolo) che autorizza le diverse imprese sostanzialmente a trasportare merci in chiaro all’interno dell’Unione europea.
Documento che dovrà essere rinnovato ogni dieci anni, rilasciato solo dalle autorità competenti dello Stato (parte dei membri dell’UE), solo dopo verifiche di tutti i requisiti di accesso. Saranno effettuati controlli sul tipo di prodotto trasportato per conto terzi.
La licenza avrà ovviamente più copie, la versione originale della licenza verrà conservata nella sede legale dell’azienda e le copie certificate sui vari veicoli. Saranno utilizzati per il trasporto con nome del trasportatore, non è dunque cedibile a terzi ma è nominale.
Modifiche licenza comunitaria di trasporto merci
Negli ultimi due anni sono state effettuate una serie di modifiche per la licenza comunitaria di trasporto merci connesse introducendo la normativa 2020/1055 sul regolamento 1072/2009 (Pacchetto mobilità).
Sostanzialmente si tratta di modifiche relative all’accesso e all’esercizio della professione di trasportatore su strada volte all’evolversi del mondo dei trasporti, come accorgimenti per contrastare le società di comodo e la concorrenza sleale.
Inoltre gli autotrasportatori con la licenza comunitaria e dell’attestato del conducente sono autorizzati ad effettuare operazioni di cabotaggio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.
Licenza comunitaria: i veicoli prima esenti interessati alle modifiche
Dal 21 maggio 2022 è stato inoltre previsto che i veicoli con massa complessiva compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate possono effettuare trasporti internazionali solo se in possesso di licenza comunitaria. Categoria di mezzi che prima delle modifiche del regolamento erano del tutto esentate dall’obbligo.
Consigliamo di presentare in largo anticipo la domanda di rilascio della licenza comunitaria questo perché si eviti di incorrere in problematiche logistiche aziendali con ritardi sul rilascio del documento e delle copie conformi nominali per il veicolo.
Vi ricordiamo che per ottenere una licenza comunitaria trasporto merci conto terzi l’impresa deve essere già iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN), all’albo degli autotrasportatori.
Il Registro Elettronico Nazionale sostanzialmente include tutti i soggetti che esercitano la professione di autotrasportatore su strada. Registrarsi è obbligatorio e nessun autotrasportatore può mettersi alla guida senza avere effettuato l’iscrizione. Quali sono i requisiti per iscriversi al REN?
- Onorabilità del soggetto/impresa: assenza di condanne e gravi reati di strada
- Massima idoneità professionale: si ottiene dopo aver seguito un corso di formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, con un esame finale
- Idoneità finanziaria: la quale è certificata dall’istituto di credito su richiesta dell’interessato;
- Presenza di stabilimento: i veicoli devono sempre avere una sede d’impresa e deve essere chiaramente indicata anche l’officina dove è svolta l’attività di manutenzione dei mezzi
- Iscrizione all’albo degli autotrasportatori:obbligatoria sia per ditta individuale sia per cooperativa
Quando è obbligatorio l’Attestato del conducente?
Nel caso le merci da trasportare a livello internazionale siano condotte da un autotrasportatore non cittadino dell’UE, oltre alla copia della licenza comunitaria nominale, occorre l’Attestato del conducente secondo quanto dice l’art. 3 regolamento 1072/2009.
Si tratta di un documento obbligatorio anche nei casi in cui il conducente extracomunitario sia il titolare, un associato, un socio lavoratore della cooperativa di trasporto.
Il documento sarà rilasciato dagli uffici dell’Ispettorato del lavoro, serve per garantire la sicurezza sul lavoro, certificare cioè che il conducente è stato regolarmente assunto per effettuare determinate tipologie di trasporti internazionali, ogni 5 anni il documento si dovrà rinnovare.
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