Il trasporto di merci per conto di terzi, sia esso occasionale o frequente, prevede una normativa ben precisa che non tutti conoscono.
L’idoneità professionale per il trasporto di merci per conto di terzi, ovvero l’autorizzazione che consente a coloro che possiedono un mezzo personale di trasportare merci ad altri soggetti, prevede diversi requisiti da rispettare.
Vediamo come funziona.
Trasporto merci per conto di terzi: la normativa
Per ottenere la licenza in oggetto la normativa vigente ha stabilito che coloro che vogliono questo tipo di attività devono essere iscritto all’albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto terzi e avere ottenuto un’apposita autorizzazione. Quest’ultima abilita di fatto l’autotrasportatore ad esercitare l’attività su tutto il territorio nazionale. Inoltre, se l’azienda ha più autoveicoli, l’autorizzazione viene concessa a ciascun mezzo.
L’autorizzazione vale anche se si trainano dei rimorchi e semirimorchi dell’azienda stessa o di altre aziende, consorzi o cooperative iscritte all’albo degli autotrasportatori e che hanno ottenuto l’apposita autorizzazione.
Per richiedere questo tipo di autorizzazione, un’azienda o un privato devono rivolgersi agli uffici della Motorizzazione Civile della propria città.
La licenza per il trasporto merci: come funziona
Passiamo ora a vedere quali sono i requisiti necessari per ottenere la licenza di trasporto per conto terzi. Il primo requisito riguarda il peso che viene traportato dal singolo automezzo:
- se il peso è inferiore a 1,5 tonnellate, per effettuare la domanda di iscrizione all’albo degli autotrasportatori, occorre solo dimostrare di essere in possesso del requisito di onorabilità;
- se il peso è superiore a 1,5 tonnellate, per effettuare la domanda di iscrizione all’albo degli autotrasportatori occorre possedere, oltre all’onorabilità, anche i requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale.
Secondo la normativa prevista dall’art. 41 della legge n. 298 del 1974 per ottenere la licenza per il trasporto merci per conto di terzi bisogna essere in possesso di:
- Il codice Ateco corretto
- L’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi
- Un’apposita autorizzazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile
L’autorizzazione vale anche se si trainano dei rimorchi e semirimorchi dell’azienda stessa o di altre aziende, consorzi o cooperative iscritte all’albo degli autotrasportatori e che hanno ottenuto l’apposita autorizzazione. Per richiedere queste autorizzazioni, un’azienda deve rivolgersi agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti.
L’assicurazione per il trasporto di merci per terzi
L’assicurazione per il trasporto di merci per terzi è una polizza che copre il pagamento per la perdita o per danni materiali e diretti che colpiscano le merci di terzi, opportunamente imballate, trasportate dall’assicurato con un mezzo di trasporto da terra, aereo o navale.
Questa Assicurazione Trasporti ha due caratteristiche ulteriori:
- Protegge la merce dal momento in cui lascia il magazzino di partenza fino al luogo e/o magazzino di arrivo;
- Offre una copertura solo per i danni materiali diretti delle merci, escludendo cioè tutti quelli indiretti (es. causati dalla perdita della merce o ritardo nella consegna) che possano incidere sul regolare svolgimento del lavoro/trasporto nonché in termini commerciali, poiché difficili da quantificare in modo oggettivo.
L’Assicurazione per Conto copre anche i transiti relativi gli acquisti e alle vendite, così come i movimenti interaziendali, i transiti a e dai trasformatori/subappaltatori, sia attraverso i veicoli di proprietà dell’Assicurato sia con quelli utilizzati da lui, i suoi dipendenti o rappresentanti.
Il rinnovo della licenza comunitaria per il trasporto di merci per conto di terzi
Dal 21 maggio 2022 le aziende che prevedono di effettuare trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio Ue, anche se operano soltanto con tali veicoli, devono essere titolari di licenza comunitaria.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottolinea che la domanda di rilascio di licenza comunitaria originale deve essere presentata preferibilmente tramite posta elettronica certificata, con o senza l’apposizione della firma digitale, attraverso l’indirizzo pec ufficiale governativo dg.ts-div4@pec.mit.gov.it.
In alternativa la domanda di rilascio della licenza comunitaria per il trasporto di merci per terzi può anche essere presentata tramite:
– Posta cartacea presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità – Divisione 4, via Giuseppe Caraci 36, 00157, Roma;
– Allo sportello della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità – Divisione 4, all’indirizzo sopra indicato, nei giorni di apertura (lunedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
– In busta chiusa presso l’ufficio di corrispondenza sito all’interno del complesso di via G. Caraci n. 36, 00157 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.